Descrizione
Il presidente della Regione Piemonte il 6 aprile ha emanato due nuove ordinanze. L'ordinanza n. 39 sostituisce integralmente la n. 36 del 3 aprile scorso e tra le altre misure ribadisce e stabilisce che, con decorrenza immediata fino a lunedì 13 aprile:
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, e di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;.
- sono vietati gli assembramenti di più di due persone in luogo pubblico, dove deve comunque essere garantita la distanza di un metro.
- è assolutamente vietata la mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e non lasciare la propria residenza o dimora abituale e di limitare al massimo i contatti.
- le persone addette all'assistenza di minori, anziani, ammalati o diversamente abili (baby sitter e badanti) possono svolgere la propria attività;
- chi svolge mansioni di collaborazione domestica può esercitare la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili;
- l'accesso alle attività commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona;
- è vietato l’accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;
- è vietato svolgere all'aperto attività Iudica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
- nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
Raccomanda che:
- per accedere alle attività commerciali; al chiuso e all'aperto (mercati) dall’8 aprile i clienti siano provvisti di mascherine.
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, e di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;.
- sono vietati gli assembramenti di più di due persone in luogo pubblico, dove deve comunque essere garantita la distanza di un metro.
- è assolutamente vietata la mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e non lasciare la propria residenza o dimora abituale e di limitare al massimo i contatti.
- le persone addette all'assistenza di minori, anziani, ammalati o diversamente abili (baby sitter e badanti) possono svolgere la propria attività;
- chi svolge mansioni di collaborazione domestica può esercitare la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili;
- l'accesso alle attività commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona;
- è vietato l’accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;
- è vietato svolgere all'aperto attività Iudica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
- nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
Raccomanda che:
- per accedere alle attività commerciali; al chiuso e all'aperto (mercati) dall’8 aprile i clienti siano provvisti di mascherine.
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Ultimo aggiornamento pagina: 01/07/2020 10:54:26