emergenza covid-19: ordinanze della regione piemonte del 6 aprile 2020

Il presidente della Regione Piemonte il 6 aprile ha emanato due nuove ordinanze. L'ordinanza n. 39 sostituisce integralmente la n. 36 del 3 aprile scorso e tra le altre misure ribadisce e stabilisce che, con decorrenza immediata fino a lunedì 13...
Data:

7 aprile 2020

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

Il presidente della Regione Piemonte il 6 aprile ha emanato due nuove ordinanze. L'ordinanza n. 39 sostituisce integralmente la n. 36 del 3 aprile scorso e tra le altre misure ribadisce e stabilisce che, con decorrenza immediata fino a lunedì 13 aprile:
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, e di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;.
- sono vietati gli assembramenti di più di due persone in luogo pubblico, dove deve comunque essere garantita la distanza di un metro.
- è assolutamente vietata la mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e non lasciare la propria residenza o dimora abituale e di limitare al massimo i contatti.
- le persone addette all'assistenza di minori, anziani, ammalati o diversamente abili (baby sitter e badanti) possono svolgere la propria attività;
- chi svolge mansioni di collaborazione domestica può esercitare la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili;
- l'accesso alle attività commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona;
- è vietato l’accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;
- è vietato svolgere all'aperto attività Iudica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
- nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
Raccomanda che:
- per accedere alle attività commerciali; al chiuso e all'aperto (mercati) dall’8 aprile i clienti siano provvisti di mascherine.

Allegati

Documenti

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 01/07/2020 10:54:26

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare in forma anonima ed aggregata le visite al sito (statistiche)