Descrizione
Allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19, con DPCM del 08/03/2020, nella provincia del VCO sono state previste ulteriori misure tra le quali:
evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dalla provincia del VCO e all’interno della stessa salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani;
apertura di bar e ristoranti solo dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di 1 metro tra gli avventori con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
la sospensione di eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali;
la sospensione delle competizioni sportive, di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico) e la chiusura degli impianti sportivi.
Per le altre misure vedere il decreto allegato e il link sottostante
evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dalla provincia del VCO e all’interno della stessa salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani;
apertura di bar e ristoranti solo dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di 1 metro tra gli avventori con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
la sospensione di eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali;
la sospensione delle competizioni sportive, di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico) e la chiusura degli impianti sportivi.
Per le altre misure vedere il decreto allegato e il link sottostante
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/03/2020 11:15:55