La comunicazione di cessione fabbricato, è obbligatoria:
- quando il bene o il godimento di un immobile (locazione, vendita, comodato) o parte di esso viene ceduto a terzi per più di 30 giorni, senza che ci sia l'obbligo della registrazione del contratto.
- quando la compravendita o la locazione è relativa ad immobili ad uso commerciale, artigianale o industriale.
- quando il bene o il godimento di un immobile (locazione, vendita, comodato) o parte di esso viene ceduto a un cittadino extracomunitario o apolide, anche per un solo giorno.
In caso di contratti di compravendita, affitto, comodato stipulati per iscritto e regolarmente registrati, non è necessario mandare la comunicazione.