tracciabilita' dei flussi finanziari

L’art. 3 della legge n.136/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010, disposizione entrata in vigore il 07 settembre 2010, prevede che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli...
Data:

10 marzo 2011

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L’art. 3 della legge n.136/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010, disposizione entrata in vigore il 07 settembre 2010, prevede che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori ed i contraenti di servizi, forniture e lavori pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva.
I soggetti che corrispondono le somme relative a tali movimenti finanziari sono tenuti ad effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

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Ultimo aggiornamento pagina: 10/03/2011 17:49:49

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